Accordo di
rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro integrativo del CCNL del
29 gennaio 2000 per i dipendenti delle imprese edili e affini,
da valere per
Roma e provincia, sottoscritto in data 27 novembre 2002
Tra
-
L’ACER – Associazione Costruttori Edili di Roma e provincia
e, in ordine alfabetico
-
la FENEAL/UIL di Roma e provincia;
-
la FILCA/CISL di Roma e provincia;
-
La FILLEA/CGIL di Roma e provincia
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle
imprese edili ed affini del 29 gennaio 2000 e l’accordo collettivo nazionale
del 29 gennaio 2002, punto II in materia di accordi locali, sottoscritti dalle
Organizzazioni nazionali di categoria. Visto il contratto collettivo provinciale
di lavoro del 23 dicembre 1997, nella stesura definitiva del 18 luglio 1998, che
viene confermato e recepito in tutte le sue parti ove non modificato dal
presente accordo collettivo provinciale di lavoro. Visti, altresì, i separati
ed articolati accordi sottoscritti il 14/11/2002 dalle parti firmatarie, recanti
i protocolli d’intesa sulla Cassa Edile, sul CTP e sicurezza e sul CEFME e
formazione, i cui testi e contenuti si intendono integralmente confermati.
Il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale dell’edilizia a
Roma, è per le Parti sociali non solo un momento naturale di contrattazione ma
è anche il momento per una verifica dello stato di salute del settore e
rappresenta l’occasione per svolgere approfondite riflessioni in materia di
politiche produttive ed occupazionali che possano costituire motivo di
costruttivi interventi di
concertazione e di più avanzate relazioni industriali.
Gli
anni alle nostre spalle sono stati anni intensi per il mondo delle costruzioni
in relazione allo straordinario evento del Giubileo del 2000 che, con il suo
concludersi, ha creato qualche apprensione per la tenuta del settore.
Nella politica di programmazione della spesa degli enti locali sono
tuttavia presenti importanti capitoli di programmazione della spesa che, sé
opportunamente gestiti, possono dare quella auspicata continuità alle
costruzioni, sia sotto il profilo produttivo che occupazionale.
Basti
pensare al numero e agli importi globali delle delibere per appalti pubblici
avviati; alle ultime delibere della Pubblica Amministrazione per la
realizzazione di nuove cubature in regime di legge 167; all’avvio di grandi
infrastrutture per la città di Roma tra cui la realizzazione delle reti
metropolitane B1 e C; al completamento della terza corsia del GRA; alla
proroga degli sgravi fiscali sulle ristrutturazioni, all’auspicabile -
malgrado l’enorme ritardo accumulato -
realizzazione dell’accordo quadro Governo-Regione sulla legge obiettivo
che ricomprende quattordici grandi opere, alcune delle quali interessano la
Provincia di Roma.
Infine,
ma di particolare importanza e rilievo, lo sblocco dei programmi urbanistici
in istruttoria da tempo, nonché la definizione di nuove regole di
cui il Comune di Roma si doterà all’interno
del nuovo Piano Regolatore, affinché diano al settore
nuove possibilità di intervento anche di carattere innovativo,
soprattutto con riferimento al recupero e alla
riqualificazione urbana.
Tali
prospettive aprono nel settore delle opere sia pubbliche che private
buone opportunità occupazionali di cui le Parti ne recepiscono le potenzialità
nella stesura definitiva del C.I.P.L., permettendo di
mantenere e migliorare, in presenza dei requisiti tutti concordati, il
sistema di attribuzione alle imprese regolarmente iscritte e versanti in Cassa
Edile del riconoscimento di agevolazioni contributive nonché l’erogazione di
una ampia gamma di assistenze straordinarie a favore dei lavoratori dipendenti
da queste occupati.
Le
parti sociali intendono riaffermare il loro impegno di combattere ed eliminare,
attraverso strumenti adeguati, i gravissimi effetti devianti del lavoro nero,
economicamente svantaggiosi per le imprese regolari nonché negativi per quanto
concerne l’esercizio e la tutela dei diritti dei lavoratori e per la
loro sicurezza personale.
E’
di tutta evidenza, infatti, che al fenomeno da lavoro nero si accompagna
una quasi inesistente attenzione alla gestione della sicurezza e
delle più elementari norme di prevenzione nei luoghi di lavoro, con la
conseguenza di una maggiore incidenza dell’andamento
infortunistico.
Le
parti intendono, inoltre, continuare la fattiva collaborazione al fine di
individuare soluzioni che aiutino sia le imprese sia i lavoratori a non
disperdere il patrimonio di mestiere, professionalità e conoscenza
acquisito
A
tale scopo le Parti decidono una doppia azione congiunta contro questi fenomeni
degenerativi, sia utilizzando e rilanciando l’utilizzo del sistema degli Enti
Paritetici in materia di formazione, riqualificazione professionale, sicurezza e
monitoraggio della situazione lavori e dell’occupazione, sia attraverso
l’utilizzo del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), il cui
protocollo d’intesa, recante l’istituzione di uno sportello unico
per il rilascio della documentazione di regolarità contributiva ed
assicurativa è stato siglato presso la Prefettura di Roma l’11/7/2002.
A
tale riguardo le parti si attiveranno nei confronti dei principali Enti
committenti, sia pubblici che privati, affinché introducano nei propri bandi di
gara e nei propri capitolati di appalto il DURC quale elemento di attestazione
della regolarità contributiva delle imprese, fino a pervenire al
recepimento dello stesso nella legislazione del settore delle
costruzioni.
In tale contesto si ribadisce l’impegno delle parti
di rispettare e far rispettare in azienda, in tutti i cantieri e in
ciascuna unità lavorativa i
vigenti C.C.N.L. e C.I.P.L.
A
tal fine l’ACER si impegna per l’osservanza da parte delle imprese, delle
condizioni pattuite così come le
OO.SS. provinciali si impegnano ad essere coerenti con quanto sottoscritto.
Tutto ciò visto e premesso che costituisce parte integrante e
sostanziale dell’accordo di rinnovo del CCPL di Roma e provincia, si concorda
quanto segue.
In applicazione dell’accordo nazionale del 29 gennaio 2002,
relativamente al punto II afferente
gli Accordi Locali, le predette Parti concordano che l’elemento economico
territoriale di cui alla lettera d) dell’articolo 39 e agli articoli 12 e
47 del CCNL del 29 gennaio 2000 viene rinegoziato nelle
misure massime ivi stabilite e con i seguenti termini, modalità e
condizioni.
A decorrere
dal primo gennaio 2003, con
riferimento alle categorie degli operai, degli impiegati e quadri l’elemento
economico territoriale sarà anticipatamente erogato, nella misura
dell'11% (undicipercento) calcolato sui minimi nazionali di paga base
(per gli operai) e di stipendio (per impiegati e quadri) in vigore alla data del
primo gennaio 2003.
A decorrere dal primo dicembre 2003, effettuata una preventiva
analisi generale della situazione del comparto edile nell'area romana da
effettuare possibilmente in un incontro tra le parti entro la
metà del mese di novembre 2003, in presenza di una valutazione positiva
della tenuta complessiva del settore sotto il profilo politico economico,
l’elemento economico territoriale dovrà essere incrementato di ulteriori 3
punti percentuali, e verrà pertanto anticipatamente erogato nella misura massima del 14% (quattordicipercento) -
gli 11 punti precedenti + 3 punti percentuali -
calcolato sugli stessi minimi di paga base (per gli operai) e di
stipendio (per impiegati e quadri) in vigore alla predetta data del primo
gennaio 2003.
Le predette percentuali
annullano e sostituiscono ad ogni effetto, fin dalla erogazione del 1° gennaio
2003, il precedente tetto del 7% (settepercento) individuato e calcolato, per le
predette categorie di operai, impiegati e quadri, con il precedente contratto
collettivo provinciale del 23 dicembre 1997 (nella stesura definitiva redatta il
18/7/1998).
In conformità al citato accordo nazionale del 29 gennaio 2002,
l'elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto
dal Protocollo 23 luglio 1993 e dagli articoli 12 e 39 del CCNL 29 gennaio 2000.
Nella determinazione dell'EET - la cui incidenza sui vari istituti
contrattuali è quella stabilita dal CCNL 29 gennaio 2000 - le parti
sottoscritte tengono conto, avuto riguardo al territorio della provincia di
Roma, dell'andamento complessivo del settore e dei suoi risultati nonché sulla
base di alcuni dei seguenti indicatori:
Ø
Numero delle imprese
e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Roma, nonché del numero delle ore
denunciate e del relativo monte salari;
Ø
Numero ed importo
complessivo dei bandi di gara di appalto di opere pubbliche;
Ø
Numero ed importo
complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei
lavori;
Ø
Numero delle ore di
cassa integrazione guadagni ordinaria autorizzate per mancanza di lavoro nel
settore edile ovvero al N.° delle ore di Cig straordinaria autorizzate per le
causali di legge;
Ø
Numero degli addetti
del settore iscritti nelle liste di mobilità;
Ø
Attivazione di
stanziamenti da parte di Enti pubblici per opere cantierizzate;
Ø
Ore di formazione
complessivamente svolte dal Centro Formazione Maestranze edili di Roma;
Ø
Ore di
formazione/informazione svolte dal CTP di Roma;
Ø
Numero delle visite
mediche effettuate dalle strutture sanitarie convenzionate con il CTP di Roma;
Ø
Numero dei
sopralluoghi e consulenze effettuate dai tecnici del CTP nei cantieri edili
Ø
Andamento degli
infortuni sul lavoro nel settore
delle costruzioni a Roma e provincia.
Ø
P.I.L. del settore
delle costruzioni a livello territoriale
Per
il periodo di vigenza del presente contratto provinciale il valore dell'elemento
economico territoriale è determinato in via presuntiva per ogni anno, nel mese
di gennaio, ed anticipatamente
erogato
nel rispetto dei limiti di cui all'accordo nazionale 29 gennaio 2002.
La
determinazione annuale del valore dell'EET, ai fini della conferma o variazione,
sarà effettuata in uno specifico incontro tra le parti, da tenersi entro il
mese di gennaio di ciascun anno, raffrontando l'andamento del settore e dei suoi
risultati del periodo 1° ottobre/30 settembre immediatamente precedente con
quelli del periodo 1° ottobre 2000/30 settembre 2001, che viene individuato
quale periodo fisso di riferimento per la durata del presente contratto
provinciale.
In relazione alla erogazione del'EET avente decorrenza dal 1°
gennaio 2003, il primo incontro si terrà pertanto entro il mese di gennaio 2004
raffrontando, il periodo 1° ottobre 2002/30 settembre 2003 con il periodo fisso
sopra individuato 1° ottobre 2000/30 settembre 2001.
I
successivi incontri, da tenersi entro il mese di gennaio degli anni successivi,
nel corso di vigenza del presente contratto provinciale, metteranno a confronto
i richiamati successivi periodi con il predetto periodo fisso in relazione alla
erogazione dell'EET comprensiva di quella erogata a partire dal 1° dicembre
2003.
Le parti, all'atto della
verifica annuale dell'andamento complessivo del settore e dei suoi risultati,
potranno individuare anche altri indicatori ed anche sostituire quelli stabiliti
nel presente accordo o in accordi aggiuntivi.
Le
parti concordano espressamente peraltro - in considerazione del particolare
andamento produttivo del settore delle costruzioni legato, soprattutto per
quello che concerne l'affidamento di opere pubbliche, a problematiche di tipo
non solo politico ma anche burocratico ed amministrativo (per cui, ad esempio,
opere già finanziate potrebbero non essere state ancora cantierizzate, ovvero
terminato l’iter di finanziamento potrebbero andare in produzione con
eccessivi ed ingiustificati ritardi temporali) con conseguenti problemi connessi
ad un temporaneo rallentamento produttivo/economico ed occupazionale per le
imprese edili interessate - che il raffronto per valutare l'andamento
complessivo del settore medesimo e dei suoi risultati a livello territoriale
potrà, in alternativa, avvenire raffrontando "a scorrimento" il
periodo 1° ottobre/30 settembre di ciascun anno rispetto a quello
immediatamente precedente.
Fermo
quanto sopra stabilito, nel caso in cui non sia possibile per motivi
organizzativi o tecnici,ottenere dagli Enti, Istituti, Assessorati ed altri
Uffici pubblici, dati che temporalmente coincidano con quelli del periodo di
esercizio finanziario degli Enti paritetici che, come è noto, va da ottobre di
un anno a settembre dell’anno successivo – in quanto, invece, forniti per
anno solare - le Parti concordano
che il periodo fisso, di
riferimento, in alternativa, possa anche essere, per tali dati, quello solare.
In tal caso il periodo fisso cui fare riferimento sarà
quello compreso tra il 1°/1/2001 ed il 31/12/2001 ed il
raffronto potrà anche, in alternativa, avvenire con il sistema sopra
indicato “a scorrimento” confrontando ciascun anno solare con quello
immediatamente precedente.
Le parti si danno comunque atto
reciprocamente di aver rilevato i dati relativi al periodo fisso di riferimento.
Le parti procederanno all'analisi dell'andamento del settore e dei suoi
risultati nel periodo considerato:
-
acquisendo i dati relativi agli indicatori;
-
acquisendo informazioni dall'Osservatorio del settore, dagli Enti
paritetici e da ogni altro eventuale centro di monitoraggio, sulla attendibilità
- per il periodo considerato - degli indicatori;
-
individuando quindi gli indicatori in grado di fornire dati non soggetti
a distorsioni.
Le
Parti definiranno l'importo dell'elemento economico territoriale per l'anno in
esame, ai fini della conferma, variazione o recupero, formalizzando le intese
raggiunte.
A
decorrere pertanto dal 1° gennaio 2003 e, successivamente, dal 1°dicembre
2003, in presenza delle richiamate condizioni di analisi consistenti nella
valutazione della complessiva tenuta del settore, per la categoria degli
operai gli importi orari, espressi in euro, stabiliti in via presuntiva -
sulla base dei dati parziali nonché delle linee tendenziali estrapolate - ed
erogati quale anticipo dell'elemento economico territoriale(fatti salvi
eventuale errori di calcolo) saranno i seguenti:
Rinegoziazione all'11%
Rinegoziazione al 14%
Operai di produzione
Importo
orario in Euro dal 1/1/2003 - Importo
orario in Euro dal 1/12/2003
Operaio 4° livello
Euro 0,44
Euro 0,56
Operaio 3°livello
Euro 0,41
Euro 0,52
Operaio 2° livello
Euro 0,37
Euro 0,47
Operaio 1° livello
Euro 0,32
Euro 0,40
Operai discontinui
Guardiani, fattorini, ecc.
Euro 0,29
Euro 0,36
Custodi, guard. con
alloggio,ecc.
Euro 0,26
Euro 0,32
A decorrere pertanto dal 1° gennaio 2003 e, successivamente, dal 1°
dicembre 2003, in presenza delle richiamate condizioni di analisi consistenti
nella valutazione della complessiva tenuta del settore, per le categorie dei
quadri e degli impiegati gli
importi mensili, espressi in euro, stabiliti in via presuntiva - sulla base dei
dati parziali nonché delle linee tendenziali estrapolate - ed erogati quale
anticipo dell'elemento economico territoriale sono i seguenti:
Rinegoziazione
all'11%
Rinegoziazione al 14%
Importi mensili in Euro dal
1/1/2003 -
Importi mensili in Euro dal 1/12/2003
Quadri e impiegati di
1^super
Euro 109,69
Euro 139,60
Impiegati di 1^ categoria
Euro 98,72
Euro 125,64
Impiegati di 2^ categoria
Euro
82,27
Euro 104,70
Impiegati già di 3^categ.
(IV Liv.)
Euro
76,78
Euro
97,72
Impiegati di 3^ categoria
Euro
71,30
Euro 90,74
Impiegati di 4^ categoria
Euro
64,17
Euro 81,67
Impiegati di 4^ categoria
I^ impiego Euro
54,84
Euro 69,80
Le parti si danno atto che la struttura dell'elemento economico
territoriale è coerente con quanto previsto dall'articolo 2 del DL 25 marzo
1997, n.67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, in quanto il
riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente di apprezzare
l'andamento dei risultati complessivi del settore a livello territoriale anche
in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al
citato articolo 2.
Con
riferimento agli istituti della mensa e dei trasporti, si concorda che gli
attuali importi contenuti nel C.I.P.L. di Roma e Provincia del 23/12/1997(con
stesura definitiva del 18/07/1998) vengono fissati, con
decorrenza 1° gennaio 2003, nelle seguenti nuove misure:
OPERAI:
-
indennità
sostitutiva di mensa:
€uro 0,44 su base oraria, per ogni ora di lavoro ordinario prestato (nei
limiti di 8 ore per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o
custodia). Per gli operai del settore delle imprese produttrici di calcestruzzo
preconfezionato l’indennità sostitutiva di mensa viene fissata in €. 0,74.
-
concorso
spese trasporto urbano:
€uro 0,16 su base oraria, per ogni ora di lavoro ordinario prestato (nei
limiti di 8 ore giornaliere per gli addetti a lavori discontinui o di semplice
attesa o custodia);
-
concorso
spese per trasporti extraurbani:
a presentazione della tessera di abbonamento, rimborso nei limiti del costo
sostenuto e comunque fino ad un importo massimo di €uro 44 mensili.
IMPIEGATI:
-
indennità
sostitutiva di mensa:
€uro 3,52 per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro;
-
concorso
per trasporto urbano:
€uro 1,28 per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro;
-
concorso
spese per trasporti extraurbani:
a presentazione della tessera di abbonamento, rimborso nei limiti del costo
sostenuto e comunque fino ad un importo massimo di €uro 44 mensili.
Le
parti ribadiscono che rimangono, ovviamente, ferme, sia per la parte operai che
per la parte impiegati, tutte le altre clausole e disposizioni, nessuna esclusa,
contenute nel citato C.I.P.L. del 23/12/1997 (stesura definitiva 18/07/1998) e,
in particolare, quanto regolamentato, in materia di mensa e trasporti, negli
articoli 6 e 9 (parte operai) ed articoli 31 e 32 (parte impiegati) che verranno
riportati integralmente, con la sola modifica dei nuovi importi decorrenti dal
primo gennaio 2003 così come stabiliti nel presente accordo di rinnovo,
nell’articolato del C.I.P.L. di Roma e Provincia.
Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Roma e provincia
Le Parti ribadiscono anzitutto l’importanza e
l’essenzialità che il bilancio di previsione della Cassa Edile venga
considerato elemento basilare e vincolante per la gestione dell’Ente e che il
Comitato di Gestione ponga conseguentemente in essere tutte le misure ed attivi
tutti gli strumenti necessari affinché venga correttamente realizzata tale
indicazione, alla quale si potrà derogare solo per accordi delle parti sociali.
Le Parti esprimono, altresì, l’auspicio che tutte le
imprese che operano nel settore nell’ambito di Roma e provincia si iscrivano
alla Cassa Edile di Roma in modo da eliminare, a fronte della equiparazione dei
costi sostenuti, elementi di sperequazione e concorrenzialità tra le aziende
che lavorano nel settore dell’edilizia consentendo, in tale modo, alle
maestranze di poter beneficiare non solo di tutti i trattamenti che la Cassa
Edile eroga ai propri iscritti ma realizzando, al tempo stesso, l’altro
importante obiettivo della parità del futuro trattamento pensionistico erogato
dall’Inps, in considerazione delle vigenti disposizioni in materia di
imponibile contributivo e nella previsione di quanto stabilito relativamente
alla previdenza integrativa di settore.
I disavanzi
di bilancio che si sono determinati
negli ultimi esercizi sono
l’effetto non casuale delle scelte effettuate dal Comitato di gestione, in
conformità agli accordi locali ed alle direttive impartite dalle parti sociali
nazionali in relazione alla necessità di
ridurre le eccedenti riserve esistenti in Cassa Edile.
Facendo riferimento ad una sostanziale solidità della Cassa occorre
comunque realizzare una inversione di tendenza che, in tempi brevi, riorienti la
Cassa stessa verso gestioni che riequilibrino i costi delle prestazioni
straordinarie.
A
decorrere dal 1/10/2002 la contribuzione fissata a carico dei datori di lavoro
per il finanziamento del Fondo APE – Anzianità Professionale Ordinaria - deve essere provvisoriamente diminuita di 0,50 punti
percentuali, scendendo dal precedente 5% al 4,50%, da calcolarsi sugli elementi
della retribuzione di cui all’articolo 25, punto 3 del CCNL 29/1/2000 nonché
sull’E.D.R. – Elemento Distinto della Retribuzione.
A
partire dal 1/10/2002, le aziende che siano in possesso di tutti i requisiti per
avere diritto alla decontribuzione di cui all’articolo denominato “Riduzioni
contributive per APE/CTP e CEFME” ed al regolamento stabilito con
accordo provinciale sottoscritto in pari data del presente contratto
provinciale usufruiranno, con il sistema del rimborso da parte della Cassa
Edile, del bonus decontributivo di 2,50 punti percentuali. L’aliquota per APE
ordinaria rimane pertanto confermata, in caso di decontribuzione riconosciuta
dalla Cassa Edile di Roma, nella misura del 2%.
Fino
al 30/9/2002, relativamente al regime per il bonus decontributivo per APE/APES
– oltre che per CTP e CEFME - rimangono ferme le disposizioni contenute nel
regolamento stabilito con accordo provinciale del 17/2/2000 (modificativo di
quello del 18/7/1998 e dell’accordo del 20/12/1999)
e successive modificazioni ed integrazioni
del 26 maggio 2000, del 20 ottobre 2000, ed, infine,
del verbale di chiarimento del
23/2/2001.
La
validità della riduzione contributiva del fondo APE sopra concordata, in
presenza di tutti i requisiti e presupposti, pari al 2,50%, è indipendente
dalla vigenza o meno dell’articolo 29 della legge 341/95, essendo stata tale
disposizione legislativa presa a puro e semplice titolo di riferimento ai fini
della stesura della presente norma contrattuale.
Per
le imprese che non pervenissero ad avere i requisiti per
avere accesso alla decontribuzione rimane in vigore la contribuzione
senza bonus decontributivo nella misura del 4,50%.
La
congruità dell’aliquota contributiva come sopra concordata per la gestione
del Fondo APE dovrà essere valutata annualmente dalle parti stipulanti.
A
decorrere dal 1/10/2002 l’aliquota di finanziamento dello specifico Fondo APES,
pari al 30/9/2002 all'1,30%, è soppressa, ferme restando le prestazioni che
termineranno con gli eventi verificatisi entro il 31/12/2003, il cui fondo di
riserva ne garantisce l’erogazione, compresa la prestazione aggiuntiva “una
tantum” prevista per il mese di dicembre 2002 in conformità all’accordo
nazionale del 29/1/2002.
Il
fondo APES al 30 settembre 2002 che risulti in avanzo,dopo aver spesato le
uscite di competenza fino al 31/12/2003, sarà utilizzato secondo le direttive
degli accordi nazionali.
Fondo Integrativo
“Garanzia Assistenze” Cassa Edile
A
decorrere dal primo ottobre 2002 viene introdotta in Cassa Edile la
contribuzione finalizzata ad alimentare il nuovo Fondo Integrativo denominato
“Garanzia per le Assistenze”
Il
nuovo Fondo Integrativo “Garanzia per le Assistenze” è sperimentale ed
è finalizzato a garantire le prestazioni ed assistenze straordinarie
erogate dalla Cassa Edile di Roma e provincia a favore delle numerose maestranze
del settore iscritte alla Cassa stessa ed ai loro familiari.
L’istituzione
del Fondo integrativo di cui trattasi persegue l’obiettivo sociale e politico
non solo di rendere continuativi in qualità sociale ed economica i trattamenti
straordinari sino ad oggi erogati dalla Cassa Edile di Roma agli operai ed ai
loro congiunti ma, al tempo stesso, si configura, in virtù anche delle numerose
prestazioni straordinarie erogate, come elemento finalizzato a rafforzare
l’affezione dei lavoratori al settore dell’edilizia.
Persegue
inoltre l’importante obiettivo – soprattutto in questo momento di ridotto
interesse per le nuove generazioni ad inserirsi nel comparto delle costruzioni -
di attirare nuove forze lavorative nel settore, stimolando l’interesse
dei giovani ad occuparsi presso aziende edili ed a stabilizzare la propria
occupazione nel settore.
Si
pone infine - grazie anche alla ampia gamma di assistenze straordinarie che
eroga la Cassa Edile di Roma alle maestranze che sono alle dipendenze di aziende
in regola – quale ulteriore strumento di garanzia per i lavoratori stessi alla
regolarità contrattuale e contributiva delle stesse aziende che li occupano
perseguendo, conseguentemente, sia pur indirettamente, l’importante obiettivo
di partecipazione alla lotta contro il fenomeno del lavoro irregolare e di
quello sommerso.
Il
Fondo Integrativo di “Garanzia per le Assistenze” Cassa Edile è alimentato
con l’aliquota del 2,10% (comprensiva, in via provvisoria, dell’1% da
finalizzare - per la quota parte a carico dell’impresa - alla previdenza
integrativa PREVEDI in attesa della partenza del sistema) da calcolarsi sugli
elementi della retribuzione di cui all’articolo 25, punto 3 del CCNL 29/1/2000
nonché sull’l’E.D.R. – Elemento Distinto della Retribuzione.
L’aliquota del 2,10% non comporta alcun onere aggiuntivo per le
imprese in quanto questa coincide con la contestuale
complessiva riduzione, con pari decorrenza, di alcuni punti percentuali delle
aliquote contributive per APE/APES/CTP e CEFME, complessivamente pari al 2,20%,
con un minor costo per le imprese
di 0,10 punti percentuali.
L'introduzione
sperimentale del nuovo Fondo Integrativo "Garanzie per le Assistenze"
e la determinazione della relativa aliquota contributiva come sopra fissata dovrà
formare oggetto di valutazione annuale da parte delle Parti stipulanti, in
funzione delle reali esigenze connesse a garantire le prestazioni a favore delle
maestranze iscritte e ai loro familiari.
Periodo di maternità obbligatoria per le lavoratrici del settore
– Prestazione straordinaria
Alle
lavoratrici, durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità, per
il relativo periodo di 5 mesi, esclusi quindi eventuali periodi di interdizione
anticipata dal lavoro, la Cassa Edile di Roma erogherà una prestazione
straordinaria di € 150,00 mensili, a valere sul nuovo Fondo Integrativo per la
“Garanzia delle Assistenze Straordinarie”.
Tali prestazioni non potranno superare il tetto massimo complessivo
annuo di € 16.000,00 (sedicimila€uro).
A
decorrere dal 1/10/2002, con l’applicazione di principi similari a quanto
disposto dall’articolo 29 della legge 341/1995, le imprese che denuncino alla
Cassa Edile tutte le ore lavorabili del mese, comprese le festività residue –
nel rispetto delle disposizioni e dei principi stabiliti con il Regolamento
sottoscritto dalle parti in pari data del presente accordo di rinnovo del ccpl
di Roma e provincia (fatte salve le esimenti riportate nello stesso regolamento)
– ed indichino dettagliatamente i requisiti della sicurezza stabiliti dalle
Parti, potranno avere accesso al regime di riduzione contributiva (c.d. “decontribuzione”)
per le aliquote di finanziamento del fondo APE, nonché del CTP e del CEFME,
come riportate negli specifici articoli inerenti i predetti istituti.
La
validità della riduzione contributiva del fondo APE e delle aliquote di
finanziamento del CTP e del CEFME è indipendente dalla vigenza o meno
dell’articolo 29 della legge 341/95, essendo stata tale disposizione
legislativa presa a puro e semplice titolo di riferimento ai fini della stesura
della presente norma contrattuale.
I
requisiti sono riportati nell’accordo provinciale sottoscritto dalle Parti in
pari data del presente accordo di rinnovo del ccpl di Roma e provincia.
Il
rimborso verrà effettuato dalla Cassa Edile di Roma, in accordo con il CTP, una
volta accertata la sussistenza di tutti i requisiti e presupposti stabiliti nel
citato nuovo regolamento.
Fino al 30/9/2002 rimangono ferme, per la “decontribuzione
per APE/APES – CTP e CEFME le
disposizioni contenute nel
regolamento stabilito con accordo provinciale del 17/2/2000 (modificativo
dell’accordo del 4/10/1995; di quello del 18/7/1998 e dell’accordo del
20/12/1999) e successive
modificazioni ed integrazioni del 26 maggio 2000, del 20 ottobre 2000, ed, infine,
del verbale di chiarimento del
23/2/2001.
Si ribadisce la soppressione, a decorrere dal primo ottobre
2002, del finanziamento dello specifico fondo APES le cui prestazioni, come
detto, cesseranno con gli eventi verificatisi entro il 31/12/2003.
Conseguentemente,le percentuali relative ai versamenti da
effettuare in Cassa Edile a decorrere dal primo ottobre 2002 per APE, CEFME e
CTP, contributo Cassa Edile, contributo Fondo Integrativo “Garanzie
Assistenze” e quote di adesione contrattuale da parte di imprese che non siano in possesso dei
requisiti per poter beneficiare delle riduzioni contributive(aliquote intere) e
per quelle che, invece, siano in
possesso di tutti i previsti requisiti (aliquote ridotte), sono
rispettivamente le seguenti:
Aliquota intera
Aliquota con bonus decontributivo
APE
4,50% Impresa
2,00%
Impresa
CTP
0,65% Impresa
0,55%
Impresa
Cefme
0,80% Impresa
0,72%
Impresa
Cassa Edile
3,15% (2,625% Impresa e 0,525% operaio)
3, 15% (stessa
ripartizione)
Contr.Garanzia
Assistenze
2,10% Impresa
2,10%
Impresa
Q.A. ccpl
1,90% (0,95% Impresa e 0,95%
operaio)
1,90% (stessa ripartizione)
Q.A.ccnl
0,4444%(0,2222% Impr. e 0,2222% operaio)
0,4444% (stessa ripartizione)
Con riferimento all’art. 19 del c.c.n.l 29/1/2000, la percentuale
per ferie e gratifica natalizia, alla data del
1°/1/2003 è confermata nella misura del 18,50% da calcolarsi nei limiti
e con le modalità di cui al citato art. 19 del c.c.n.l. 29/1/2000, compreso
l’E.D.R. di cui all’accordo del 31/7/93.
La percentuale risulta così composta:
·
8,50%
trattamento economico per ferie;
·
10%
trattamento economico della gratifica natalizia;
In forza dell’allegato F del c.c.n.l 29/1/2000, l’importo della
percentuale che deve essere accantonata presso la Cassa Edile è pari, secondo
il criterio convenzionale previsto dal richiamato allegato, al 14,20% computato
sulla stessa retribuzione lorda presa a base per il calcolo delle maggiorazioni
di cui all’art. 19 del c.c.n.l 20/1/2000,
compreso l’E.D.R. di cui al citato accordo.
Per
i casi di malattia, infortunio o malattia professionale si rimanda al predetto
articolo 19 e al citato allegato F
Per quanto riguarda i riposi annui di cui all’articolo 5
del vigente ccnl 29/1/2000 si conferma che la percentuale è pari al 4,95%
calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell’articolo
25 ed è corrisposta alla scadenza di ciascun periodo di paga direttamente
dall’impresa al lavoratore per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di
cui agli artt. 5 e 6 effettivamente prestate
e sul trattamento economico delle festività di cui al punto 3)
dell’art.18.
Le
Parti sociali attribuiscono fondamentale rilievo ai temi della sicurezza e
igiene ed ambiente di lavoro nei cantieri edili e a tutta la tematica
dell’antinfortunistica nei luoghi di lavoro, ribadiscono che il Comitato
Tecnico paritetico per la prevenzione contro gli Infortuni sul lavoro si pone
come lo strumento idoneo a promuovere l’analisi, lo studio e la concreta
applicazione di tutte quelle misure atte a tutelare e salvaguardare la salute e
l’integrità fisica dei lavoratori del settore delle costruzioni, anche
mediante tutti i necessari interventi di formazione e informazione per tutti
coloro che sono coinvolti nel processo produttivo e nell’organizzazione
tecnica ed amministrativa dell’azienda. A tale riguardo le Parti ritengono di
fondamentale importanza i rapporti con le Autorità istituzionalmente preposte
al controllo e al rispetto delle disposizioni legislative che regolamentano la
materia della sicurezza sul lavoro e con tutti gli Enti ed Istituti competenti
ad intervenire, ad ogni livello, sulla importante materia antinfortunistica.
A)
Contribuzione.
A
decorrere dal 1/10/2002 la contribuzione fissata a carico dei datori di lavoro
per il finanziamento del Comitato deve essere strutturalmente diminuita di 0,05
punti percentuali, scendendo dal precedente 0,85% allo 0,80%.
Inoltre,
a decorrere sempre dal 1/10/2002, le Parti concordano in merito ad una ulteriore
diminuzione provvisoria di 0,15 punti percentuali.
Conseguentemente,
per quanto sopra determinato, a decorrere dal 1° ottobre 2002 l’aliquota di
finanziamento del CTP di Roma e provincia é fissata nella misura complessiva
dello 0,65% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui
all’articolo 25, punto 3 del CCNL 29/1/2000
nonché sull’EDR – Elemento Distinto della Retribuzione.
A
partire dal 1/10/2002, le aziende che siano in possesso di tutti i requisiti per
avere diritto alla "decontribuzione" di cui all’articolo denominato
“Riduzioni contributive per APE/CTP e CEFME” ed al regolamento stabilito con
accordo provinciale sottoscritto in pari data del presente contratto
usufruiranno, con il sistema del rimborso da parte della Cassa Edile, del
bonus decontributivo di 0,10 punti percentuali. L’aliquota di finanziamento,
ridotta di 0,10 punti percentuali viene, pertanto fissata dalle parti,
sussistendone tutti i requisiti e presupposti, nella misura dello 0,55%
calcolata sugli stessi elementi retributivi prima indicati.
Fino
al 30/9/2002, relativamente al regime per il bonus decontributivo per il CTP
– oltre che per APE/APES e
CEFME - rimangono ferme le disposizioni contenute nel regolamento stabilito con
accordo provinciale del 17/2/2000 (modificativo di quello del 18/7/1998 e
dell’accordo del 20/12/1999) e
successive modificazioni ed integrazioni
del 26 maggio 2000, del 20 ottobre 2000, ed, infine,
del verbale di chiarimento del
23/2/2001.
La
validità della riduzione contributiva dell’aliquota di finanziamento del CTP
di Roma e provincia sopra concordata, pari a 0,10 punti percentuali, è
indipendente dalla vigenza o meno dell’articolo 29 della legge 341/95, essendo
stata tale disposizione legislativa presa a puro e semplice titolo di
riferimento ai fini della stesura della presente norma contrattuale.
Per
le imprese che non pervenissero ad avere i requisiti per
avere acceso alla decontribuzione rimane in vigore la contribuzione per
il CTP senza bonus decontributivo nella misura dello 0,65%.
La
congruità dell’aliquota contributiva come sopra concordata per il
finanziamento del CTP dovrà essere valutata annualmente dalle parti stipulanti.
B)
Prevenzione
E’
necessario rivitalizzare il servizio alla luce della evoluzione delle strutture
delle imprese che hanno progressivamente proceduto ad una strutturazione interna
per quanto riguarda le tematiche in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di
lavoro. E’ necessario che le
imprese possano ricorrere al CTP potendo fare affidamento non solo sulla
preparazione professionale dei tecnici incaricati di effettuare i sopralluoghi
ma che le aziende stesse possano contare su di un rapporto costruttivo e
fiduciario con il CTP di Roma.
Le
Parti si impegnano, ad ogni livello, su tutti i tavoli politici ed istituzionali
a fare presente e sottolineare che le imprese i cui cantieri sono monitorati dal
personale tecnico del CTP di Roma devono essere considerate
conseguentemente più attente alle problematiche della sicurezza e della
generale materia antinfortunistica, in considerazione dell’impegno profuso dal
CTP nel corso di questi anni e della professionalità manifestata dai tecnici in
occasione dei sopralluoghi e delle consulenze rese su richiesta delle imprese
edili e delle committenti interessate.
A tale riguardo le Parti concordano espressamente - auspicando che le
Autorità preposte all’attività di vigilanza e controllo sulla materia della
sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro prendano positivamente atto di tale
accordo, anche tramite gli opportuni contatti tecnico/politici - che le verifiche ispettive siano indirizzate prevalentemente
a quei cantieri non monitorati dal CTP, che
si trovano al di fuori del sistema associativo e di quello paritetico.
C-D) Formazione/Informazione
Si
appalesa la necessità di strutturare ed organizzare corsi di formazione ed
informazione che, superata la prima necessità di rispondere ai dettati
normativi dei decreti legislativi
nn. 626/94 e 494/96, e successive modificazioni ed integrazioni, rispondano ora
ad esigenze più specifiche, approfondite ed articolate.
E’quanto mai opportuno, anche alla luce delle imminenti novità
normative in materia, fare quanto più possibile ricorso a corsi di
formazione/informazione che si avvalgano di finanziamenti pubblici.
E)
Medicina
preventiva
Preso atto,
ed in considerazione delle innumerevoli “osservazioni” pervenute da parte
delle imprese, è necessario snellire e rendere più funzionale il servizio di
sorveglianza sanitaria, con particolare attenzione alla figura del medico
competente, alla sua presenza ed alle sue responsabilità.
E’ auspicabile, per una maggiore efficienza del servizio, procedere ad
una nuova convenzione nella quale siano indicati in maniera particolareggiata i
compiti e le funzioni del medico competente. E’ necessario che si proceda
ad una selezione delle strutture sanitarie che, avendone i requisiti,
vogliano convenzionarsi con il CTP. Questo al fine anche di rendere le imprese
più consapevoli delle problematiche relative alla sorveglianza sanitaria. Le
Parti concordano, inoltre, che si
operi, di conseguenza, positivamente e fattivamente
in funzione del raggiungimento dell’obiettivo del contenimento dei costi.
F)
R.L.S.T.
Le Parti
ritengono di proseguire l’accordo
sperimentale del 18/7/1998 –
cessato al 31/12/2001 - per
l’ulteriore quadriennio 1/1/2002 – 31/12/2005, con impegno a ricontrarsi
trascorso un biennio ai fini della valutazione dell’andamento dell’accordo
medesimo. Alla data del 31/12/2005 l’accordo si intende cessato. Le Parti
sottolineano che l’attività dei RLST non dovrà assolutamente sovrapporsi a
quella di assistenza e consulenza svolta dai tecnici del CTP per cui i
componenti del predetto istituto dei RLST dovranno astenersi dal presentarsi nei
cantieri e luoghi di lavoro già monitorati dal CTP medesimo e dovranno
espletare la loro attività laddove non siano presenti i Rappresentanti dei
lavoratori per la Sicurezza di cui all’articolo 18 del D.lgs. 626/94 e
successive modificazioni ed integrazioni. E’ comunque da evidenziare il ruolo
positivo svolto e che potrà svolgere il CTP, nell’ambito della formazione dei
R.L.S., nel periodo appena trascorso e nell’immediato futuro.
G)
Personale e risorse umane
Le Parti concordano che entro il primo gennaio 2003, effettuati i
preventivi necessari passaggi statutari, si proceda alla costituzione di una
Direzione Generale dell’Ente che sia di nomina ACER. Viene confermata, altresì,
nell’ambito della struttura del personale, la figura di un dirigente di nomina
sindacale. Effettuati sempre i necessari preventivi passaggi di modifica
statutari dell’ENTE, le parti concordano che la struttura politica di vertice
del CTP di Roma, sempre entro il primo gennaio 2003, sarà costituita da un
Presidente nominato dall’ACER e da un vice Presidente di emanazione sindacale.
L)
Rapporti
istituzionali
E’ necessario procedere ad un incremento dei rapporti con le
committenti e con tutte le Istituzioni ed Autorità preposte al controllo e
vigilanza sulle tematiche della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il CTP, con
riferimento alle proprie competenze e al proprio ruolo, auspica di svolgere una
sempre maggiore attività
di interfaccia con le ASL e con l’Ispettorato del lavoro. Deve, altresì,
diventare più dinamico il rapporto tra CTP e Cassa edile ai fini del
riconoscimento del bonus decontributivo.
Centro Formazione Maestranze Edili
di Roma e provincia – CEFME
Le parti sociali ribadiscono il ruolo strategico della formazione
professionale in un settore come quello dell’edilizia in cui il ricambio di
manodopera è continuo e investe tutti i profili professionali, evidenziando la
necessità di una formazione continua che sia comune a tutto il settore.
La
difficoltà di reperire personale qualificato aumenta costantemente e il
ricorso, da parte delle aziende, anche a personale straniero proveniente da
Paesi extraUE, rende necessario l’attivazione di iniziative formative,
sia specialistiche sia di competenze di base, così da permettere alle imprese
del settore di avere a disposizione personale già formato, per l’esecuzione
dei lavori in condizioni di qualità e sicurezza.
Le
parti riconoscono che le politiche formative del settore, anche in funzione
delle tecnologie in continua evoluzione nonché dell’utilizzazione di
forme contrattuali flessibili
di lavoro, debbono confrontarsi con
nuovi meccanismi di gestione del mercato del lavoro, attraverso l’azione
congiunta e sinergica degli enti bilaterali di Roma e provincia.
Le parti ribadiscono l’importanza che la formazione e la
riqualificazione del personale svolta dal Cefme riguardi prevalentemente
professionalità proprie del settore edile
che, una volta terminati i processi di qualificazione, possano,
possibilmente, essere validamente occupati da imprese del settore divenendone
patrimonio umano fondamentale per la crescita e sviluppo aziendale;
Le
parti ritengono necessario che venga riconosciuta l’importanza ed il reale
peso del settore dell’edilizia nel contesto romano e nell’intera regione
che, rappresenta una percentuale compresa tra il 30% ed il 35% del PIL del
Lazio, a fronte di finanziamenti che oggi oscillano inadeguatamente solo tra
l’8% ed il 10% dei finanziamenti erogati. Per questo è necessario
ricorrere a linee di finanziamenti aggiuntivi, da ricercare tra quelli
erogati dal Fondo Sociale Europeo, Ministero del Lavoro, Regione Lazio,
Provincia di Roma etc., al fine di raggiungere
l’obiettivo di ottenere finanziamenti che siano adeguati alla portata sociale,
produttiva e politica del settore delle costruzioni
gravando, in tal modo, sempre
meno sui costi del settore e permettendo di dirottare parti di finanziamento
propri del settore stesso verso altre priorità.
Inoltre, è
necessario cercare di contenere i costi di funzionamento in una ottica di
gestione degli enti bilaterali provinciale sinergica e costruttiva, prevedendo,
laddove possibile, risparmi e l’individuazione di risorse aggiuntive, anche
attraverso lo studio di fattibilità miranti ad eventuali
configurazioni societarie nuove e più funzionali ma sempre in linea con
le normative vigenti nei rispettivi settori di operatività degli enti in
oggetto;
1.
CONTRIBUZIONE: A
decorrere dal 1/10/2002 la contribuzione fissata a carico dei datori di lavoro
per il finanziamento del CEFME deve essere strutturalmente diminuita di 0,05
punti percentuali, scendendo dal precedente 1%
allo 0,95%. Inoltre, a decorrere sempre dal 1/10/2002, le Parti
concordano in merito ad una ulteriore diminuzione provvisoria di 0,15 punti
percentuali. Conseguentemente, per quanto sopra determinato, a decorrere dal 1°
ottobre 2002 l’aliquota complessiva di finanziamento del CEFME di Roma e
provincia è fissata nella misura dello 0,80% da calcolarsi sugli elementi della
retribuzione di cui all’art.25, punto 3 del CCNL 29/01/2000, nonché sull’EDR – Elemento Distinto della Retribuzione. A
partire dal 1/10/2002, le aziende che siano in possesso di tutti i requisiti per
avere diritto alla "decontribuzione" di cui all’articolo denominato
“Riduzioni contributive per APE/CTP e CEFME” ed al regolamento stabilito con
accordo provinciale sottoscritto in pari data del presente contratto
usufruiranno, con il sistema del rimborso da parte della Cassa Edile, del
bonus decontributivo di 0,08 punti percentuali. L’aliquota di finanziamento,
ridotta di 0,08 punti percentuali viene, pertanto fissata dalle parti,
sussistendone tutti i requisiti e presupposti, nella misura dello 0,72%
calcolata sugli stessi elementi retributivi prima indicati.
Fino al 30/9/2002, relativamente al regime per il bonus
decontributivo per il CEFME –
oltre che per APE/APES e CTP -
rimangono ferme le disposizioni contenute nel regolamento stabilito con accordo
provinciale del 17/2/2000 (modificativo di quello del 18/7/1998 e dell’accordo
del 20/12/1999) e successive
modificazioni ed integrazioni
del 26 maggio 2000, del 20 ottobre 2000, ed, infine,
del verbale di chiarimento del
23/2/2001.
La
validità della riduzione contributiva dell’aliquota di finanziamento del
CEFME di Roma e provincia sopra concordata, pari a 0,08 punti percentuali, è
indipendente dalla vigenza o meno dell’articolo 29 della legge 341/95, essendo
stata tale disposizione legislativa presa a puro e semplice titolo di
riferimento ai fini della stesura della presente norma contrattuale.
Per
le imprese che non pervenissero ad avere i requisiti per
avere acceso alla decontribuzione rimane in vigore la contribuzione per
il CEFME, senza bonus decontributivo, nella misura dello 0,80%.
La congruità
dell’aliquota contributiva come sopra concordata per il finanziamento del
CEFME dovrà essere valutata annualmente dalle parti stipulanti.
2.
ATTIVITA’
POLITICHE: Le parti concordano che per le finalità citate in premessa
siano necessarie azioni congiunte presso le pubbliche amministrazioni per fare
in modo che il peso politico ed economico del settore dell’edilizia sia
validamente riconosciuto e proporzionalmente valorizzato. Per questo motivo si
impegnano a mettere in campo tutte quelle iniziative utili a fare in modo che i
finanziamenti pubblici ricadenti sul settore possano passare dall’attuale
8-10% al 25 –30% con un conseguente aumento delle risorse disponibili per
l’Ente così da permettere una possibile ulteriore riduzione della
contribuzione nei prossimi anni.
3.
ATTIVITA’
FORMATIVA: Le parti
nel dare atto del grande lavoro svolto dal CEFME in questi ultimi anni, in tema
di formazione, riqualificazione e aggiornamento delle maestranze edili,
ritengono necessario la predisposizione da parte dell’Ente di una puntuale
analisi dei fabbisogni formativi delle aziende del settore edile di Roma e
provincia che possa permettere un raccordo sempre più stretto con le concrete
esigenze delle imprese e dei lavoratori al fine di fornire al settore personale
sempre più qualificato e professionalizzato.
Le Parti, come accennato in premessa, ritengono opportuno effettuare
uno studio di fattibilità finalizzato, in un’ottica di sviluppo, ad
utilizzare configurazioni societarie già esistenti (EdilRomaService) ed anche,
eventualmente, a realizzare configurazioni societarie nuove e più funzionali in
tema di formazione generale complessiva, che, in conformità alla normativa
vigente, possa avvalersi di
finanziamenti da parte della Regione e del Fondo Sociale Europeo.
Per quanto
concerne le indennità per lavori speciali disagiati si fa riferimento
all’art.21 del C.C.N.L. 29/1/2000.
Ferma rimanendo la disciplina nazionale per i lavori in galleria di
cui al Gruppo B) dell’art.21 del C.C.N.L. 29/1/2000, le Parti, in riferimento
alle specifiche situazioni previste dal terzo comma del suddetto Gruppo B),
fissano la misura della indennità aggiuntiva nel 16%.
In relazione al quarto comma del medesimo Gruppo B), qualora si
verifichino le condizioni ivi previste, la misura della suddetta indennità
aggiuntiva del 16% è elevata al 24%.
In considerazione di particolari situazioni di fatto riscontrate in
Roma e provincia, si conviene che agli addetti ai “lavori in cimiteri, ove la
tumulazione delle salme nelle vicinanze del luogo di lavoro rechi per gli operai
condizioni di disagio” venga corrisposta la maggiorazione del 15% da
computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art.25 del
C.C.N.L. 29/1/2000.
Sarà inoltre erogata una indennità speciale pari all’11% da
calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art.25 del
C.C.N.L. 29/1/2000, di cui non si terrà conto ai fini dei trattamenti economici
di cui agli artt.18 e 19 del C.C.N.L. 29/1/2000, ai lavoratori:
·
addetti alla posa di
conglomerati bituminosi, anche con mezzi meccanici;
·
addetti ai lavori
riguardanti depuratori in funzione o nei quali il liquame risulti stagnante.
Sono assorbibili, fino a concorrenza, le eventuali indennità già
corrisposte allo stesso titolo.
Inscindibilità delle disposizioni contrattuali e condizioni di
miglior favore
Le disposizioni del presente contratto sono correlative ed
inscindibili tra
loro e non sono cumulabili con alcun trattamento, salvo disposizioni
specifiche in merito.
Fermo restando l’inscindibilità di cui al comma precedente, restano
immutate le condizioni più favorevoli eventualmente praticate ai lavoratori in
servizio presso le singole imprese alla data di entrata in vigore del presente
contratto.
Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo
provinciale integrativo di lavoro, valgono le norme di cui al C.C.N.L.
29/1/2000.
Decorrenza e durata
Il presente contratto collettivo integrativo provinciale entra in vigore
dal primo gennaio 2003, salvo quanto diversamente disposto dalle Parti, ed avrà
durata fino alla data che sarà stabilita per
il rinnovo della prossima contrattazione collettiva integrativa dagli accordi
nazionali che interverranno in materia.
Oltre a quanto disciplinato con il presente contratto, le
Parti stipulanti riconfermano l’impegno di piena ed integrale osservanza di
quanto stabilito nella premessa ed in ogni altra sua parte del C.C.N.L.
29/1/2000
Esclusiva di stampa
La concordata stesura
del presente contratto collettivo, integrato con il precedente C.C.P.L. del
23/12/1997, con stesura definitiva del 18/7/1998, è edito a cura delle Parti
stipulanti le quali ne hanno l’esclusiva a tutti gli effetti.
E’ vietata la riproduzione parziale o totale senza autorizzazione.
Fillea/CGIL
ACER
Filca/CISL
Feneal/UIL